Assicurazione sulla vita a favore degli eredi Cass. Civ. Sez. Unite, 30 aprile 2021, n. 11421

“La designazione generica degli “eredi” come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in una delle forme previste dall’art. 1920, comma 2, cod. civ., in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell’indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della eadem causa obligandi, una quota uguale dell’indennizzo assicurativo”.

 

Si tratta di un’importante pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione che, risolvendo un annoso contrasto giurisprudenziale in materia di assicurazione sulla vita a favore del terzo, hanno stabilito che l’indicazione degli “eredi” quali beneficiari non comporta l’applicabilità delle norme in materia di successione alla ripartizione dell’indennizzo, dovendo lo stesso essere liquidato in parti uguali tra gli aventi diritto”.